Avvocato Domenico Esposito
 

 

FERROVIE RESPONSABILI DEI RITARDI E DELLA SPORCIZIA NEI TRENI E STAZIONI

Un utente delle ferrovie lamenta ritardi dei treni, di talché in varie occasioni ha perso la coincidenza e si è recato quindi la lavoro in ritardo, nonché sporcizia nei treni stessi e nelle sale d’aspetto delle stazioni.


Secondo il giudice di pace, le ferrovie sono responsabili sia dei ritardi, dovendo il servizio di manutenzione dei treni essere sufficiente a evitare il mancato rispetto degli orari, che della pulizia degli spazi riservati ai viaggiatori.

GIUDICE DI PACE DI NOVARA
SENTENZA 4 LUGLIO 2008, N. 890

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Novara Avv. Marino Giola ha pronunciato la seguente

SENTENZA


CONCLUSIONI DELL’ATTORE: «Piaccia al Giudice di Pace lll.mo:

- accertare e dichiarare che la (…) è responsabile nei confronti del proprio passeggero e cliente (…) per i numerosi ritardi, anche di oltre 30 minuti, nelle sopraccitate date e orari, dei treni nella tratta (...) – (…); per l’arrivo sul luogo di lavoro dell'attore in ritardo dì un'ora e venti minuti, e arche oltre, a causa della perdita del treno (…), provocando il malcontento di superiori, colleghi e utenti; per i1 tempo sottratto alla propria famiglia, dovendo l’attore fermarsi sul luogo di lavoro a recuperare 1e ore perse a causa dei ritardi; per lo stato di disagio, con accumulo dì stanchezza, rabbia e stress, conseguente al ritardo dei treni, al successivo ritardo al lavoro e al conseguente rimprovero dei superiori; per la mancata nomina a responsabile di servizio, con conseguente perdita di un aumento dello stipendio per un minimo di € 430,00: mensili, dovuta in parte all’inaffidabilità dell’attore sull’orario dì inizio servizio: per 1o stato di disagio derivante dalle precarie condizioni igieniche dei treni sporchi e impregnati di polvere oltre ai limiti di tollerabilità e dell’inadeguatezza della sala di attesa della stazione di (…), spesso priva di aria condizionata quando la temperatura esterna è elevata, mentre è completamente priva di riscaldamento quando la temperatura atmosferica è fredda, disagio accentuato da1 fatto che le due porte di accesso sono sempre aperte esponendo il pubblico alle correnti d'aria;

- dichiarare l’illegittimità e la nullità delle clausole vessatorie, limitative della responsabilità, predisposte unilateralmente da (…), in quanto non approvate per iscritto ai sensi dell'art. 1341 del c.c. c in quanto contrarie ai principi sanciti dal recente decreto legislativo n. 206 del 2005, denominato «Codice del Consumo» in particolare all'art. 36;

- dichiarare che la disciplina oggi applicabile al caso in esame è quella contenuta nei principi generali dettati dall’art. 1218 e 168l c.c. che, in caso di inadempimento. legittimano il passeggero al risarcimento del danno;

- disporre il risarcimento richiesto, anche qualora ì1 giudizio venga deciso secondo la «regola juris»-, muovendo dalla prevalenza che la disciplina posta a tutela del consumatore deve avere rispetto alle altre norme, considerando che l’Unione Europea è univocamente orientata ne1 senso della piena tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori, soggetti contrattualmente e socialmente deboli, per cui, salvo disattendere tale orientamento in sede di interpretazione (applicazione) de1 diritto interno, la circostanza deve assumere necessariamente rilevanza e condurre anche, ove necessario, alla disapplicazione di que1le disposizioni che siano in contrasto con la normativa comunitaria;

- riconoscere il diritto al risarcimento all'attore in qualità di consumatore di un pubblico servizio, in virtù anche di quanto sancito dall'art. 101 del Codice de1 Consumo;

- decidere il caso in questione muovendo dall'applicazione in via diretta e immediata della normativa comunitaria, senza che essa possa essere subordinata all'applicazione di un giudizio equitativo;

- censurare con ogni opportuno provvedimento, 1a mancata produzione in sede stragiudiziale di documenti atti a quantificare i minuti di ritardo nonché le cause che «escluderebbero» la responsabilità della convenuta nei contestati ritardi. quando già l'attore, con raccomandate del 18 12 2006 e del 27.02.2007, aveva avanzato richiesta di risarcimento darmi nonché, con raccomandata del 09.03.2006. chiedeva la quantificazione precisa dei muniti di ritardo dei treni in questione, favorendo nell’attore la scelta di ricorrere al giudizio;

- condannare la convenuta per l’inosservanza della legge 7 agosto 1990 n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi» che statuisce una serie di obblighi al fine di rendere l’attività amministrativa economica, efficace e pubblica;

- dichiarare l’inattendibilità delle testimonianza e della documentazione prodotta dalla parte convenuta sui minuti di ritardo dei treni e sulle cause che li avrebbero determinati, in quanto sia i testi che le fonti documentali sono nettamente parziali, rappresentate da soggetti interni alla struttura del (…);

- dichiarare la contraddittorietà della stessa documentazione con quella prodotta dall'attore sempre di fonte (…);

- dichiarare la non sussistenza del caso fortuito nelle ipotesi in cui la convenuta tenta di irresponsabilizzare la propria condotta colpevole;

- dichiarare che l'attore non si è minimamente sottratto all'onere della prova e che i1 danno a lui derivante dal ritardo dei treni, nonché dalle condizioni igieniche precarie e dalle condizioni climatiche della stazione di (…) è esistenziale per il tempo sottratto alla propria famiglia, agli hobbies e al riposo con perdita della qualità della vita, è altresì esistenziale a causa dello stato d'ansia, della rabbia e dello stress, accumulati con ulteriore perdita della qualità della vita sia sui luogo del lavoro che fuori, è infine anche patrimoniale per aver ostacolato una nomina professionale con correlativo incremento della retribuzione:

- condannare la convenuta a pagate all'attore la somma di € 110.00= o quella somma maggiore o minore che emergerà in corso di giudizio. Giudicando nei limiti della propria competenza per valore Riconoscendo in termini economici all’attore. che di professione non fa l’avvocato, secondo un equo apprezzamento, l'impegno economico e temporale sostenuto per la propria difesa che comprende, fra l’altro, la richiesta di permessi giornalieri per assentarsi da1 lavoro, la redazione di atti processuali (n. tre con quello di oggi), 1a notificazione dell’atto di citazione (avvenuto in ben tre volte!), 1a costituzione in giudizio, la presenza alle udienze (sinora sei, compresa quella odierna), recandosi in (…) in tutte queste occasioni, prevenendo da (…) ove era residente fino al (…) e da (…), ove è tuttora residente».

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA: «Voglia codesto Ill.mo Giudice di Pace. respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

In via preliminare
- dichiarare l'inammissibilità delle nuove domande svolte da parte attrice nella propria memoria ex art. 320 c.p.c.. in quanto tardive;

In ogni caso

Nel merito
- respingere le domande tutte formulate dall'attore in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto come esposto in narrativa, e per l’effetto condannare l’attore alle spese.

Con vittoria di spese e competenze tutte di giudizio, oltre I.V.A e C.P.A. come per legge ».

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 02 07.2007 (…) conveniva in giudizio dinnanzi a questo Giudice di Pace per l’udienza del 1/10/2007 (…) per sentirla dichiarare responsabile per i numerosi ritardi dei treni nella tratta (…) – (…) e pertanto sentirla dichiarare tenuta al risarcimento dei danni tutti derivanti all’attore stesso da tali ritardi, sia in relazione al suo rapporto di lavoro che a tutti ì disagi anche esistenziali da lui subiti, anche a causa delle precarie condizioni igieniche dei treni sporchi oltre i limiti di tolleranza e dell'inadeguatezza della sala d’attesa della stazione di (…).

Danni che quantificava nella somma di euro 1.00,00 o in quell’altra maggiore o minore accertando in corso di causa entro i limiti della competenza adita, con vittoria di spese e competenza di giudizio.

Si costituiva ritualmente 1a convenuta (…) che nella propria comparsa di risposta contestava ogni domanda attorea ritenuta infondata in fatto e in diritto, con la refusione delle spese, diritti e onorari di causa.

Autorizzalo l'attore a stare in causa personalmente ed esperito vanamente il tentativo di conciliazione, venivano tempestivamente depositate da entrambe le parti le memorie istruttorie autorizzate; dopo di che venivano ammesse ed esperite le prove orali richieste.

All'udienza de1 23.06.2008 le causa veniva trattenuta in decisione dopo che erano state definitivamente precisale le conclusioni, con il deposito dei rispettivi fascicoli e memorie conclusive.

Dall’esame degli atti, dei documenti di causa (in particolare i documenti n. 7 e 8 di parte attrice dichiarazioni 15/10/2006 e 28/9/2006 a firma (…)) delle dichiarazioni testimoniali assunte nelle udienze 25/2/2008 e 18/3/2008 risulta senza alcuna ombra di dubbio che quantomeno nelle giornate del 16/5/2006, 10/7/2006, 9/9/2006, 15/9/2006, 28/9/2006, 23/11/2006 e 25/11/2006, il treno (…) – (…) ha avuto notevoli ritardi per cui l’attore ha perso la coincidenza con il treno in partenza dalla stazione di (…) per (…), giungendo conseguentemente con consistenti ritardi sul proprio posto di lavoro presso il Comune di (…), con relativi disagi e negative conseguenze.

Tali ritardi – dovuti a treni in ritardo a (…), «a guasti alla vettura pilota», a «continue aperture stotz» – devono essere sicuramente addebitati a responsabilità della convenuta (…) che, pur eseguendo la normali («di routine») operazioni di manutenzione, non è stata in grado di assicurare il regolare funzionamento dei treni, che, a parere di questo Giudice, è suo preciso dovere nei confronti dell’utenza.

Pure la sporcizia dei sedili (a volte anche rotti) e in genere dei treni in questione e le condizioni molto disagevoli per l’utenza nella sala di attesa della stazione di (…) (vedi dichiarazione 25/2/2008 di (…)) devono essere evidentemente addebitate alla scarsa diligenza di (…) nella manutenzione dei treni e della sala d’aspetto stessa.

Pertanto per questi fatti – e solo per questi, essendo le altre circostanze lamentate dall’attore carenti di valida prova e priva di rilevanza giuridica – deve essere affermato il diritto dell’attore ad ottenere il risarcimento dei danni da lui subiti, danni che pur esistenti non sono e non possono essere determinati nella loro precisa entità e pertanto ex art. 1226 c.c. possono essere liquidati in via equitativa in euro 500,00 con gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, e comunque entro il limite massimo di euro 1.033,00.

Stante la natura e l’esito della causa, sussistono sufficienti motivi di equità e giustizia per compensare tra le parti le spese e le competenze di giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Novara, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda attorea,

CONDANNA

(…) per i motivi di cui in narrativa, a pagare a (…) la somma di euro 500,00, oltre gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo e comunque entro il limite di euro 1.033,00. Spese e competenze di causa compensate.

Novara, lì 23/8/2008

Il Giudice di Pace
Avv. Marino Giola